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Dai monopattini alla stretta contro alcol e droga: le principali novità decise dal Governo

Migliorare la sicurezza stradale, salvaguardando la vita umana e l’ambiente. E’ questo l’obiettivo del Governo che ieri, martedì 27 giugno, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Stretta sui telefonini mentre si guida: l’aggiornamento del Codice della Strada prevede infatti la sospensione della patente da un minimo di 7 a un massimo di 20 giorni (a decretare la durata sarà il saldo dei punti), se si utilizza il cellulare mentre si è alla guida. Nel caso in cui si provocasse un incidente, i giorni sarebbero raddoppiati.
I neopatentati inoltre non potranno mettersi alla guida di veicoli di grossa cilindrata prima dei tre anni dal momento del conseguimento della patente.
Le nuove norme riguardano anche i monopattini, per i quali scatta l’obbligo di targa, assicurazione e casco per tutti. Quelli in sharing non potranno funzionare al di fuori delle aree consentite. Introdotte severe sanzioni per la sosta selvaggia, per la guida in contromano e su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose.

Vengono inoltre afforzate le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe: “Si interviene – si legge nel comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo, tra l’altro:
• l’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del codice 68, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica;
• l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;
• modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione;
• la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente;
• la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente;
• viene aggiornata la disciplina della gradualità delle patenti di guida prevedendo l’utilizzo del cosiddetto alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock”. (fotografia generica, di Jessica Furtney su Unsplash)

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